REGOLAMENTO STATUTO
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S.E.F. STAMURA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA STATUTO DENOMINAZIONE,SCOPO, DURATA Art. 1) La Società Educazione Fisica Stamura Associazione Sportiva Dilettantistica, senza fine di lucro, sorta ad Ancona il 26.11.1906, ha per scopo l’esercizio della attività sportiva nelle varie manifestazioni, nonché ogni altro scopo connesso/conseguente di carattere educativo e ricreativo.L’associazione è apolitica.La società espressamente accetta le norme e direttive del CONI e delle varie Federazioni cui è affiliata, secondo le disposizioni deliberate da tali Enti.E’ espressamente fatto divieto:distribuire, anche indirettamente utili o avanzi di gestione; che il socio ottenga vantaggi patrimoniali di qualsiasi natura derivante dal suo status; agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive nell’ambito delle stesse Federazioni Sportive cui è affiliata. La società è divisa in Sezioni e Sottosezioni per quante sono le attività praticate. La creazione e soppressione delle Sezioni spetta all’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.Ciascuna Sezione è retta dal proprio regolamento; ogni regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo e deve rispettare quanto previsto nel presente statuto; in caso di contrasto prevalgono le norme statutarie.Art. 2) La durata della Società è indeterminata. SEDE E COLORI SOCIALI Art. 3) L’Associazione ha sede in Ancona, Mole Vanvitelliana. Art. 4) I colori della Società sono quelli del tricolore, con la dicitura “SEF Stamura Ancona A S D “ e nastri dei colori della città. Distintivo della Società è il guidone biancoverde con la soprascritta “Stamura”. CATEGORIE DEI SOCI Art. 5) Soci possono essere tutti i maggiori di anni 3 (tre) che, osservate le norme relative alla ammissione dei soci, vengono accolti a far parte dell’Associazione. Essi sono tenuti al pagamento delle quote sociali ed agli obblighi in seguito specificati. Art. 6) L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci onorari, benemeriti, ordinari. sono soci onorari coloro ai quali l’Assemblea Generale conferisca tale qualità per particolari benemerenze sportive o civiche ed in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche sociali. sono soci benemeriti coloro che con la loro munificenza hanno contribuito alla affermazione della Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo con validità annuale. sono soci ordinari coloro che dietro domanda di tale qualifica vengono ammessi dal Consiglio Direttivo e che annualmente versano la quota sociale stabilita. Sono tassativamente esclusi i soci temporanei. COSTITUZIONE,SOSPENSIONE,VARIAZIONE E SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE Art. 7) Per essere ammessi a far parte dell’Associazione bisogna avere raggiunto l’età di anni 3 (tre) ed è necessario: essere di specchiata moralità, non aver riportato condanne per delitto doloso, non avere in corso procedimenti o subito sanzioni definitive dalla Giustizia Sportiva; accettare incondizionatamente il presente statuto ed uniformarsi alle sue clausole, nonché alle prescrizioni degli eventuali regolamenti; La domanda deve essere munita di firma di due soci effettivi, non facenti parte del Consiglio, in qualità di presentatori; per i minorenni anche l’autorizzazione del genitore o di chi ne fa le veci.Con la domanda l’aspirante socio deve dichiarare di aver letto ed attentamente esaminato lo statuto ed i regolamenti sezionali vigenti, di obbligarsi a rispettarli ed assumere incondizionatamente tutti i doveri ed impegni di socio da essi derivanti. |